STATUTI DELL’ASSOCIAZIONE

Privacy Icons

1. Nome/sede

L’associazione “Privacy Icons” è una persona giuridica ai sensi degli artt. 60 e ss. CC e delle seguenti disposizioni statutarie.
L’associazione ha sede a Berna.

2. Scopo

Scopo dell’associazione è lo sviluppo e la promozione di soluzioni digitali nell’ambito della rappresentazione, dell’analisi e dello sviluppo delle dichiarazioni di protezione dei dati, in particolare mediante pittogrammi (icone).

3. Diritti e doveri dei soci

3.1. Adesione
Possono essere ammessi come soci persone fisiche e giuridiche, nonché corporazioni di diritto pubblico.
Si diviene soci attivi mediante una dichiarazione scritta di adesione e su decisione della direzione.
La direzione può rifiutare l’adesione senza indicarne i motivi.

3.2. Dimissione
Le dimissioni avvengono mediante consegna di una dichiarazione scritta di dimissioni, che deve essere rilasciata per la fine dell’anno, rispettando un termine di disdetta di 30 giorni.

3.3. Esclusione
La direzione può escludere un socio se questi viola gravemente gli statuti dell’associazione. La decisione di esclusione, che deve essere notificata con lettera raccomandata, avviene di regola solo previa audizione del socio interessato.
L’escluso ha diritto di ricorrere alla successiva assemblea sociale ordinaria. Il ricorso deve essere inoltrato con lettera raccomandata alla direzione, all’attenzione dell’assemblea sociale, entro 30 giorni dalla notifica della decisione di esclusione.

3.4. Nessun diritto al patrimonio sociale
È escluso ogni diritto personale dei soci sul patrimonio sociale.

4. Organizzazione

L’organizzazione dell’associazione è composta dalle seguenti unità:
a) l’assemblea sociale;
b) la direzione.

4.1. L’assemblea sociale

4.1.1. Composizione
L’assemblea sociale è composta da tutti i soci che partecipano effettivamente all’assemblea sociale.

4.1.2. Convocazione
L’assemblea sociale ordinaria è convocata dalla direzione, di regola entro i primi sei mesi dell’anno.
Ogni socio ha il diritto di presentare richieste all’attenzione della successiva assemblea sociale ordinaria. Tali richieste devono essere incluse nell’ordine del giorno, a condizione che siano state inviate alla direzione per lettera raccomandata al più tardi alla fine di dicembre.
La direzione o un quinto dei soci possono chiedere la convocazione di un’assemblea sociale straordinaria, che deve svolgersi entro due mesi dalla presentazione della richiesta.
La convocazione dell’assemblea sociale avviene mediante invito scritto con comunicazione delle trattande, del luogo, nonché della data e dell’ora, al più tardi 14 giorni prima della data dell’assemblea da tenere.

4.1.3. Presidenza
Il presidente o, in caso di suo impedimento, un altro membro della direzione presiede l’assemblea sociale.
Il presidente nomina gli scrutatori.
Il segretario tiene il verbale delle deliberazioni adottate e delle elezioni svolte dall’assemblea sociale. Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

4.1.4. Poteri dell’assemblea sociale
L’assemblea sociale ha i seguenti poteri intrasmissibili:
a) l’approvazione del rapporto annuale del presidente e del conto annuale;
b) il discarico della direzione;
c) l’elezione e la revoca dei membri della direzione e del presidente della direzione;
d) deliberazione sui ricorsi ai sensi dell’ 3.3;
e) la modifica degli statuti dell’associazione;
f) la deliberazione su tutti gli oggetti all’ordine del giorno;
g) la deliberazione sullo scioglimento dell’associazione e sulla liquidazione del patrimonio sociale;
h) la deliberazione sugli oggetti che le sono riservati dalla legge o dagli statuti.

4.1.5. Deliberazioni
Ogni socio dispone di un voto nell’assemblea sociale. È esclusa la rappresentanza.
Le persone giuridiche esercitano il loro diritto di voto tramite un rappresentante espressamente designato a tal fine, che non deve essere membro della loro amministrazione.
Le risoluzioni sociali sono prese a maggioranza dei voti espressi dei soci presenti. Anche il presidente vota.
In caso di parità di voti, per le deliberazioni decide il presidente con un secondo voto, per le elezioni si tira a sorte.
Per lo scioglimento dell’associazione è necessaria la maggioranza di tre quarti dei soci presenti. La direzione esegue la liquidazione e redige un rapporto e il conteggio finale all’attenzione dell’assemblea sociale. Il patrimonio netto dell’associazione ancora presente al momento dello scioglimento deve essere trasferito all’associazione digitalswitzerland, Zurigo oppure, se quest’ultima non dovesse più esistere, a un’istituzione esentata dalle imposte, di utilità pubblica, con sede in Svizzera e con finalità analoghe.
L’assemblea sociale decide a maggioranza dei voti espressi dei soci presenti sull’utilizzo di un’eventuale eccedenza di attivi.
Per le modifiche degli statuti è necessaria la maggioranza di due terzi dei soci presenti.
In caso di fusione con un’istituzione che persegue scopi simili o identici, l’assemblea sociale decide in merito alla procedura su richiesta della direzione.
Le elezioni e le votazioni si svolgono apertamente, a meno che non si decida di votare a scrutinio segreto.
I soci non hanno alcun diritto di voto nelle decisioni che li riguardano personalmente.
Non si può decidere su attività che non siano state debitamente annunciate nell’ordine del giorno, a meno che non siano presenti tutti i soci. La direzione deve prendere atto delle relative richieste e sottoporle per deliberazione ai soci in occasione dell’assemblea sociale successiva, nel rispetto dell’ordine del giorno.

 

4.2. La direzione

4.2.1. Composizione
La direzione è composta dal presidente, dal vicepresidente (sebbene sia possibile anche una copresidenza senza vicepresidente) e da altri cinque membri al massimo; complessivamente almeno cinque, al massimo sette membri.

La direzione si costituisce autonomamente (incl. la determinazione del diritto di firma), ad eccezione del presidente che è eletto dall’assemblea sociale. La direzione può costituire comitati e delegare loro competenze.

I membri della direzione sono eletti per un periodo di mandato di un anno e sono rieleggibili.

4.2.2. Attività onorifica
I membri della direzione sono attivi a titolo onorifico.

4.2.3. Convocazione
La direzione si riunisce su invito del presidente ogni volta che gli affari lo richiedono.
La maggioranza di tutti i membri della direzione può chiedere la convocazione di una riunione della direzione, che deve svolgersi entro le tre settimane successive alla richiesta.
La convocazione delle sedute della direzione deve avvenire per iscritto, di regola con un preavviso di dieci giorni, e deve fornire informazioni sugli oggetti all’ordine del giorno.
È tenuto un verbale delle discussioni.

4.2.4. Presidenza
Il presidente o, in caso di suo impedimento, un altro membro della direzione presiede le sedute della direzione.
Il presidente nomina un segretario. Il segretario tiene il verbale delle deliberazioni adottate e delle elezioni svolte. Il verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

4.2.5. Poteri
La direzione decide su tutte le questioni non trasferite ad un altro organo, e in particolare su:
a) gestione dell’associazione, riservati i poteri dell’assemblea sociale;
b) esecuzione delle decisioni dell’assemblea sociale;
c) definizione del budget;
d) convocazione dell’assemblea sociale;
e) ammissione ed esclusione dei soci, fatto salvo il diritto di ricorso all’assemblea sociale;
f) elaborazione di regolamenti
g) deliberazione sull’avvio di processi, desistenza dall’azione o acquiescenza all’azione, stipulazione di contratti;
h) nomina dei membri dei comitati tra i membri della direzione.

4.2.6. Deliberazioni
Per poter deliberare deve essere presente almeno la metà di tutti i membri della direzione. La deliberazione richiede la maggioranza semplice. Le decisioni adottate mediante circolazione richiedono la maggioranza di tutti i membri della direzione, a meno che un membro della direzione non richieda la discussione orale. Il presidente ha voto preponderante.
Si può decidere su oggetti che non figurano nell’ordine del giorno solo se tutti i membri della direzione acconsentono.

5. Aspetti finanziari

5.1. Entrate
Le entrate dell’associazione sono costituite da:
a) donazioni e contributi;
b) gli interessi derivanti dal patrimonio sociale.

5.2. Contributi associativi
L’assemblea sociale può stabilire annualmente i contributi associativi.
I soci che impiegano meno di 300 collaboratori o che sono enti di diritto pubblico pagano la metà del contributo associativo ordinario.
Il contributo associativo ordinario per l’anno 2020 (anno di costituzione) ammonta a CHF 1’000.-.

5.3. Contabilità
La contabilità dell’associazione è tenuta secondo principi commerciali e si conclude al 31 dicembre, la prima volta il 31 dicembre 2020.

5.4. Ufficio di revisione
Si rinuncia alla nomina di un ufficio di revisione, finché l’associazione non è soggetta all’obbligo di revisione.

5.5. Responsabilità
Esclusivamente il patrimonio sociale risponde delle obbligazioni dell’associazione (art. 75a CC). È esclusa la responsabilità personale dei soci; è fatto salvo l’art. 55 CC per le persone che agiscono per conto dell’associazione.

6. Disposizioni finali

La direzione può far iscrivere l’associazione nel registro di commercio del Cantone di Berna. Essa dovrà farla registrare qualora l’associazione sia soggetta all’obbligo di revisione.
I presenti statuti sono stati approvati in occasione dell’assemblea sociale del 25 guigno 2020 e posti immediatamente in vigore.

Zurigo, 25 guigno 2020